Dichiarazione di Assimilazione / Comunicazione di Assimilazione alle acque reflue domestiche (R.R. n. 6/2019 del 29 marzo 2019)


Che cosa e' e a che cosa serve: 
 

La Giunta Regionale ha approvato, con D.G.R. n. 1406 del 25 marzo 2019, il Regolamento Regionale numero 6 del 29 marzo 2019 che abroga il R.R. n.3 del 24 marzo 2006.

Articolato e allegati sono stati pubblicati sul supplemento n. 14 del BURL del 2 aprile 2019. Il regolamento, ai sensi dell’art. 43 dello Statuto Regionale, è in vigore dal 3 aprile 2019.

N.B. La compilazione della pratica deve essere effettuata accedendo al sistema come  titolare dello scarico o in alternativa come tecnico incaricato dal titolare dello scarico stesso.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs.152/06, art.101, comma 7;
  • Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019.

In particolare, si presti attenzione a:

La dichiarazione di assimilazione non ha un termine specifico di scadenza; la propria validità è subordinata esclusivamente alla sussistenza dei requisiti quali/quantitativi dichiarati nell’istanza che ne hanno permesso il rilascio.

Chi può presentarla: 

L’istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura deve essere avanzata da tutte le utenze che esercitano uno scarico di natura industriale in pubblica fognatura per cui ravvisino la sussistenza dei requisiti quali/quantitativi di cui al paragrafo precedente.

La dichiarazione di assimilazione è un provvedimento ai sensi del quale, al verificarsi di specifiche condizioni, le acque reflue di natura industriale sono equiparate a quelle di natura domestica.

    L'ATO è l'Autorità competente al rilascio dei decreti di dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura, nonché all’istruttoria delle comunicazioni di assimilazione, ex art. 101 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., L.R. 26/2003 e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 6/2019.

    I disposti normativi che definiscono le condizioni legittimanti la possibilità di assimilazione sono quelli di seguito riportati:

  • l'Art. 101, c. 7, del D.Lgs. 152/06 che stabilisce, un elenco delle tipologie di acque che sono equiparate alle acque reflue domestiche, demandando alla normativa regionale l’individuazione delle ulteriori casistiche;
  • l’Art. all’art. 22, comma 4 del Regolamento Regionale n.6/2019, il quale dispone che:

      “Ai fini dell’attivazione di uno scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, a seconda delle condizioni alle quali è ammessa l’assimilazione, il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all’ATO:

a)  la comunicazione attestante la conformità alle caratteristiche previste dal punto 1 dell’allegato B, relative alla provenienza del refluo e, ove previsto, al volume massimo scaricato o utilizzato, qualora l’assimilazione sia ammissibile in base all’articolo 4, comma 1, lettera a);

b)   la richiesta di assimilazione delle acque reflue scaricate alle acque reflue domestiche, qualora l’assimilazione sia ammissibile in base all’articolo 4, comma 1, lettera b)”.

  • L’Allegato specifico del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Allegato 5 del Regolamento del SII -Ambito CAP Holding S.p.A. ed Allegato D del Regolamento del SII -Ambito Città di Milano, Gestore MM S.p.A.) nel quale sono state individuate - in attuazione dell’art. 4, comma 2 del medesimo R.R. n. 6/20191 - ulteriori attività rispetto a quelle riportate nell’Allegato B, comma 1 del succitato Regolamento Regionale, prevedendo limitazioni sotto il profilo qualitativo e quantitativo degli scarichi ritenuti assimilati alle acque reflue domestiche e convogliati in pubblica fognatura.

    La richiesta di assimilazione e la comunicazione di assimilazione dovranno essere presentate dal titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico esclusivamente tramite l’apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale, provvedendo altresì al versamento dei relativi oneri istruttori, secondo quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 05.09.2019.

    Nel caso di richiesta di assimilazione, salvo sospensioni, l’ATO emetterà il provvedimento finale entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 241/90 s.m.i. e del R.R. n.6/2019, art. 22, comma 6.

Entro il medesimo termine, viene acquisita specifica presa d’atto da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

    Nel caso di comunicazione di assimilazione, essa è da intendersi come “andata a buon fine” qualora l’ATO, espletata la competente istruttoria, non fornisca diverso riscontro entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, così come previsto dal medesimo art. 22, comma 6 del suddetto Regolamento Regionale.

    L’ATO, a seguito di ricezione della richiesta di assimilazione, dà comunicazione di avvio del procedimento - ex art.7, Legge 241/90 e s.m.i. - all’istante tramite comunicazione contenente:

a) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

b) l’oggetto del procedimento;

c) l’ufficio e la persona responsabile dell’istruttoria;

d) l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento;

e) il termine di conclusione del procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione;

f) il termine e le modalità di presentazione di documentazione integrativa.

    In caso di comunicazione di assimilazione, invece, tale comunicazione di avvio del procedimento non è prevista.

    La dichiarazione, così come pure la comunicazione di assimilazione, non hanno un termine specifico di scadenza; la loro validità è infatti subordinata esclusivamente alla sussistenza e permanenza dei requisiti quali/quantitativi dichiarati nell’istanza e che nel caso di dichiarazione di assimilazione hanno consentito il rilascio del relativo titolo abilitativo, ovvero la presa d’atto per i casi di comunicazione.

    La mancata o tardiva emanazione del provvedimento di richiesta di assimilazione comporta le conseguenze di cui all’art. 2 bis L. 241/90 e s.m.i. come disposte dall’art. 28 della L. n. 98 del 09/08/2013 e s.m.i. in relazione all’Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento medesimo.

 

Tempi: 

Le dichiarazioni di assimilazione vengono rilasciate entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni finalizzate alla richiesta di integrazioni documentali al soggetto istante.

La suddetta tempistica di 30 giorni è funzionale altresì a richiedere la presa d’atto di competenza del Gestore  del S.I.I. 

 

Costi: 

Oneri di procedibilità (ATO) per dichiarazione di assimilazione: € 80,00

Oneri di procedibilità (ATO) per comunicazione di assimilazione: € 30,00

Variazione della titolarità - voltura del provvedimento di assimilazione: € 50,00

Comunicazione di cessazione - dello scarico assimilato ad acque reflue domestiche: € 50,00

Informazioni Utili: 

Domande frequenti

  1. I soli scarichi in pubblica fognatura del mio insediamento produttivo sono quelli dei servizi igienici; devono essere assimilati alle acque reflue domestiche, oppure autorizzate allo scarico in pubblica fognatura?

Risposta:

Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all’origine acque reflue domestiche, così come definite dall’art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e sono sempre ammessi in pubblica fognatura e pertanto non sono da autorizzare - né da dichiarare assimilati -, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 e s.m.i., purchè siano esercitati nel rispetto del “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”.

  1. Esercito attività di lavanderia a secco (scarichi di raffreddamento del circuito di recupero dei solventi) e stireria, la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all’utenza residenziale: devo avanzare comunicazione di assimilazione, ovvero istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche, oppure di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura?

Risposta:

Le acque reflue derivanti dall’attività di lavanderia a secco destinata all'utenza residenziale sono da intendersi quali acque reflue assimilate alle domestiche. In tal caso dev’essere trasmessa la comunicazione di assimilazione ai sensi del R.R. n. 6/2019, art.22, comma 4 lettera a), attestante la conformità alle caratteristiche previste dall’Allegato specifico del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Allegato 5 del – Regolamento del SII - Ambito CAP Holding S.p.A. per gli insediamenti produttivi ubicati nella Provincia di Milano ed Allegato D del Regolamento del SII - Ambito Città di Milano, Gestore MM S.p.A. per gli insediamenti produttivi ubicati nella Città di Milano) - in attuazione dell’art. 4, comma 2 del medesimo R.R. n. 6/2019.

  1. Esercito attività di lavanderia ad umido; devo avanzare comunicazione di assimilazione, ovvero istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche, oppure di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura?

Risposta:

Le acque reflue derivanti dall’attività di lavanderia ad umido destinata all'utenza residenziale sono da intendersi quali acque reflue assimilate alle domestiche. In tal caso dev’essere trasmessa la comunicazione di assimilazione ai sensi del R.R. n. 6/2019, art. 22, comma 4 lettera a), attestante la conformità alle caratteristiche previste dalla Tabella 1 dell’Allegato B, purchè il consumo idrico medio giornaliero legato a tale attività sia inferiore a 20 mc.

  1. Esercito uno scarico in pubblica fognatura di acque di scambio termico/di raffreddamento indiretto, posso avanzare comunicazione di assimilazione, ovvero istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche?

Risposta:

Si, ma esclusivamente in funzione del R.R. n. 6/2019, art. 22, comma 4 lettera a), attestante la conformità alle caratteristiche previste dall’Allegato specifico del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Allegato 5 del – Regolamento del SII - Ambito CAP Holding S.p.A. per gli insediamenti produttivi ubicati nella Provincia di Milano ed Allegato D del Regolamento del SII - Ambito Città di Milano, Gestore MM S.p.A. per gli insediamenti produttivi ubicati nella Città di Milano), in attuazione dell’art. 4, comma 2 del medesimo R.R. n. 6/2019 e purchè l’attività da cui deriva la fattispecie di scarico sia inquadrabile nella seguente dicitura riportata nei succitati Allegati al “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”:

“acque derivanti da scambio termico operato tramite torri evaporative (spurghi) e tramite altri sistemi di raffreddamento, con esclusione delle pompe di calore. Lo scarico deve essere costituito da acque che non abbiano avuto nessun contatto con il mezzo soggetto allo scambio termico e purché la pressione di esercizio di tali acque risulti superiore a quella dell’eventuale mezzo fluido soggetto a scambio termico, con un volume massimo giornaliero non superiore a 20 mc, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 59 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato”;

  1. Se per la mia attività viene rilasciata una dichiarazione di assimilazione ai sensi del R.R. n. 6/2019,  art. 22, comma  4 lettera b), sono comunque tenuto al rispetto dei limiti qualitativi riportati nella Tabella 2 Allegato B al medesimo Regolamento Regionale?

Risposta:

Sì, i suddetti limiti tabellari sono inderogabili. Ne deriva che qualora, in caso di controlli qualitativi delle acque reflue, si riscontrassero delle concentrazioni superiori ai valori limite previsti dalla norma, verrebbero a decadere le condizioni legittimanti il provvedimento di assimilazione, per il quale si procederebbe ad emettere un atto di revoca.

  1. Presso il mio stabilimento produttivo sono esercitati scarichi di differente natura: ognuno di questi necessita di essere disciplinato a mezzo di specifico provvedimento di autorizzazione ovvero di assimilazione?

Risposta:

Qualora da uno stabilimento produttivo ci fossero più scarichi in pubblica fognatura necessitanti di essere disciplinati mediante dichiarazione di assimilazione, sarebbe necessario avanzare una sola istanza omnicomprensiva.

Qualora vi fossero, oltre agli scarichi di cui sopra, tipologie di scarico da disciplinarsi a mezzo di titolo autorizzatorio (ad es. AUA), questi ultimi dovranno essere autorizzati sulla base di specifica istanza.

Si ricorda che il procedimento di assimilazione e quello di autorizzazione comportano oneri istruttori/di procedibilità differenti.

  1. Ho un'attività di ristorazione o di vendita al dettaglio di generi alimentari (esempio: panificio) e faccio uso di una cappa a condensazione per il trattamento dei fumi del forno i cui scarichi sono convogliati in pubblica fognatura. Di che natura sono tali scarichi? 

Risposta:

Per i generi alimentari (esempio: panificio) - in cui viene utilizzata una cappa a condensazione per il trattamento dei fumi del forno, sono da intendersi quali acque reflue assimilate alle domestiche. In tal caso dev’essere trasmessa la comunicazione di assimilazione ai sensi del R.R. 6/2019, art. 22, comma 4 lettera a), attestante la conformità alle caratteristiche previste dal punto 1 lettera a) dell’Allegato B.

Responsabile del Procedimento: Direttore Generale Avv. Italia Pepe

Ufficio di riferimento: Servizio Tecnico Autorizzazioni allo scarico in Pubblica Fognatura

 

Responsabile del Procedimento: 
Ing. Saverio Rocco Cillis
Ufficio di riferimento: 
Responsabile del Servizio Autorizzazione allo Scarico in Pubblica Fognatura : Ing. Saverio Rocco Cillis servtecnicoautorizzazioni@atocittametropolitanadimilano.it - Tel: 02/71049346